IL GIUDICE DI PACE
   A  scioglimento  della  riserva  assunta all'udienza del 12 luglio
2007, cosi' decide:
     1) respinge la domanda di pronuncia di non doversi procedere per
intervenuta  prescrizione  dei reati contestali, ex art. 157, comma 5
c.p.,  formulata dalla difesa dell'imputata, ritenendola, allo stato,
infondata;
     2)  sulla  sollevata  questione  di  legittimita' costituzionale
dell'art  157,  comma  5  c.p.,  come  sostituito  dall'art  6, legge
n. 251/2005,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il termine di
prescrizione  di  anni  3  si applichi, oltre che ai reati puniti con
pena  diversa  da  quella  detentiva  e da quella pecuniaria, anche a
tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace, in relazione
all'art. 3 della Costituzione, precisa quanto segue:
      richiamato  il contenuto dell'ordinanza n. 29786 del 2006 della
Corte  suprema  di  cassazione  secondo  cui «...  a  proposito delle
sanzioni  applicabili  dal  giudice  di pace - o dal giudice comunque
chiamato  a  giudicare  dei  reati  di competenza del giudice di pace
(art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 274/2000) - l'articolo 52 del citato
d.lgs.  n. 274/2000 stabilisce una sorta di summa divisio tra i reati
per  i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, per
i  quali continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti, e tutti
gli  altri  reati,  per  i  quali  il  comma  2 dello stesso articolo
stabilisce  che,  in  luogo  delle  pene detentive, si applichi - con
meccanismi  differenziati  a seconda delle varie ipotesi ivi prese in
considerazione  - o la pena pecuniaria della specie corrispondente, o
la  pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica
utilita' (ove per il reato sia prevista la pena detentiva alternativa
a  quella  pecuniaria,  le  sanzioni "paradetentive" sono applicabili
soltanto  se  la pena detentiva e' superiore nel massimo a sei mesi).
In  sostanza:  per  le  ipotesi  meno gravi, per le quali la sanzione
applicabile  e'  solo  la pena pecuniaria, il termine di prescrizione
e',  a  norma  del  novellato  articolo 157 c.p., quello previsto dal
comma 1 (sei anni se si tratta di delitto e quattro anni se si tratta
di contravvenzione); nei casi di maggior gravita', quali quelli per i
quali  sono  applicabili  le  pene della permanenza domiciliare o del
lavoro  di pubblica utilita', il termine, inspiegabilmente, si riduce
a  tre  anni. La previsione che qui si censura appare dunque priva di
razionalita'  intrinseca  e  tale  da  vulnerare,  ad  un  tempo,  il
principio di ragionevolezza ed il canone della uguaglianza presidiata
dall'art. 3 della Costituzione ...»;
   Ritenendo  di condividere tutte le osservazioni sopra esposte, che
si  ritrovano peraltro anche nelle ordinanze del Tribunale di Perugia
n. 415/2006; 572/2006 e 573/2006 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 43 del 25 ottobre 2006 e n. 50 del 20 dicembre 2006);
   Considerato  quindi  che l'art. 157, comma 5 c.p., detta un regime
prescrizionale  che  appare  del  tutto  irrazionale,  generando  una
ingiustificata disparita' di trattamento;
   Preso  atto che il denunciato profilo di incostituzionalita' oltre
ad  essere non manifestamente infondato appare altresi' rilevante per
il  procedimento  in corso, atteso che se si applicasse il termine di
tre  anni  a tutti i reati di competenza del giudice di pace, i reati
oggi  in  giudizio,  previsti  e  puniti  dagli  art. 594 e 612 c.p.,
sarebbero estinti per intervenuta prescrizione.